Censurata l’idea di vittima modello: è il risultato di un approccio morale e culturale frutto dei pregiudizi di chi deve valutare il suo racconto
Una donna incline ad avere rapporti sessuali anche in cambio di banali regali. Tanto da aver avuto, nel giorno precedente alla violenza subita e la sera stessa, rapporti sessuali con soggetti diversi. Attitudini che, ad avviso della difesa dell’imputato, rendevano non credibile il racconto della ragazza sulla violenza sessuale. La sua disinvoltura di costumi rendeva invece plausibile la tesi «di un normale e genuino rapporto sessuale consenziente, all’esito di una nottata di Capodanno festaiolo, tra imputato e persona offesa».
La Corte di cassazione respinge il teorema del difensore dell’imputato, l’avvocato Carlo Taormina, ed è costretta a ricordare che la violenza va valutata nel caso specifico, in base ai fatti, senza che il giudizio possa essere in alcun modo influenzato dai costumi sessuali, più o meno disinvolti, di chi denuncia lo stupro.
Non passa dunque la linea difensiva che, oltre a valorizzare, ai fini della sua inattendibilità , il lavoro da escort della persona offesa, che si concedeva anche persino «per una cena», aveva messo in dubbio anche la costrizione fisica per l’assenza di segni e la dinamica dei fatti, che si erano svolti nel piazzale di supermercato, senza che nessuno sentisse delle grida. Infine, anche la decisione di non denunciare subito, ma il giorno successivo, andava letta come un timore di essere accusata di calunnia.
Eccezioni che la Cassazione supera agevolmente. Lo stupro si può consumare con violenza anche senza lasciare segni. Quanto all’assenza di testimoni, l’aggressione era avvenuta a tarda sera davanti e in orario di chiusura del market e, dunque, era plausibile che nessuno avesse udito le grida. La donna aveva incontrato una conoscente, subito dopo i fatti, alla quale aveva raccontato quanto era avvenuto e, in un pianto disperato, le aveva chiesto di essere riaccompagnata a casa. Il giorno successivo, anche su sollecitazione dell’amica, aveva sporto denuncia, sempre più convinta che il suo aggressore doveva essere punito.
I giudici di legittimità ricordano che i rapporti sessuali consenzienti sono il risultato di una libera scelta che non va moralmente giudicata. E censurano l’«idealizzazione della vittima-modello del reato il cui comportamento deve adeguarsi, per essere credibile, a schemi comportamentali predefiniti e astratti, teorizzati da un approccio culturale-morale frutto, a sua volta, di pregiudizi non infrequentemente alimentati dalla personale esperienza di chi è chiamato a scrutinare il racconto della vittima».
Quanto al consenso, la Cassazione afferma che «ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, è sufficiente che l’agente abbia la consapevolezza del fatto che non sia stato chiaramente manifestato il consenso da parte del soggetto passivo o al compimento degli atti sessuali, diventando perciò irrilevante l’eventuale errore sull’espressione del dissenso anche ove questo non sia stato esplicitato».
Le condanne di Strasburgo per il sessismo nei tribunali
Strasburgo ha già stigmatizzato la vittimizzazione secondaria messa in atto in Italia dai Tribunali, spesso trasformati in «bar dello Sport», per le tesi affermate dalla difesa e, a volte, anche dai giudici.
Con il Caso Ubeda del luglio scorso, la Corte europea dei diritti dell’Uomo ha sanzionato l’Italia per una richiesta di archiviazione del Tribunale di Benevento in un procedimento per violenza domestica e stupro. Una decisione sessista, adottata da una Pm, che aveva affermato che «è comune negli uomini dover vincere quel minimo di resistenza che ogni donna, nel corso di una relazione stabile e duratura, nella stanchezza delle incombenze quotidiane, tende a esercitare quando un marito, che nel caso di specie appare particolarmente amante della materia, tenta l’approccio sessuale». Motivazioni «sessiste e stereotipate», per la Cedu, che sono costate all’Italia 60mila euro oltre alla condanna. Per la Pm anche il fatto che l’uomo avesse puntato un coltello alla gola della donna era un semplice «scherzo di cattivo gusto».
Anche nel 2021 gli eurogiudici avevano condannato l’Italia (Caso J.L.) per l’assoluzione in una violenza sessuale di gruppo a Firenze, dando un peso all’abbigliamento provocante della vittima e alla sua «disinvolta» vita privata.

