I magistrati della II corte d’Appello di Milano hanno depositato le motivazioni del verdetto di assoluzione. In primo grado l’ex premier era stato condannato a sette anni di carcere. “La conoscenza della minore età da parte dell’ex presidente del Consiglio è circostanza non assistita da adeguato supporto probatorio” argomentano i magistrati. Per quanto riguarda la concussione secondo i magistrati “deve escludersi che … la costrizione mediante minaccia fosse l’unico strumento per riuscire ad ottenere l’affidamento di Karima El Marough a Nicole Minetti”
Ci fu prostituzione, ma non la prova certa che Silvio Berlusconi sapesse che Ruby avesse 17 anni. Non ci fu concussione nei confronti dei poliziotti della Questura di Milano: nessuna minaccia o intimidazione. La ragazzina fu liberata perché, dopo la telefonata da Parigi del presidente del Consiglio nella notte tra il 27 e il 28 maggio del 2010, il capo di Gabinetto fu preda di un “timore reverenziale“, rispose alla richiesta di liberare la straniera, spacciata invano per la nipote dell’ex presidente dell’Egitto Hosni Mubarak, per “debolezza“. Per questo i giudici della II corte d’Appello di Milano hanno assolto il leader di Forza Italia dall’accusa di concussione e di prostituzione minorile. Reati che gli erano costati in primo grado un verdetto di colpevolezza e una pena a 7 anni (6 per la concussione e 1 per la prostituzione minorile).

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I giudici: “Ci fu prostituzione ma conoscenza età non assistita da adeguato supporto probatorio”. Ci fu prostituzione, Ruby fu pagata per le notti passate ad Arcore, ma Silvio Berlusconi non sapeva che la marocchina Karima El Marough avesse all’epoca delle cene eleganti solo 17 anni. O meglio non è stata raggiunta una prova certa che il leader di Forza Italia sapesse di avere tra le sue ospiti una ragazzina. E nel dubbio i giudici non posso fare altro che assolvere. “La conoscenza della minore età” di Ruby “da parte dell’ex presidente del Consiglio è “circostanza non assistita da adeguato supporto probatorio” scrivono i giudici della II Corte d’Appello di Milano nelle motivazioni della sentenza con cui il 18 luglio ha assolto l’imputato dalle accuse di concussione e prostituzione minorile. Per i magistrati è stata comunque “acquisita prova certa dell’esercizio di attività prostitutiva ad Arcore in occasione delle serate in cui partecipò Karima El Mahroug” che si “fermò a dormire almeno due volte” a Villa San Martino. Per la Corte tra l’ex premier e Ruby ci fu un “effettivo svolgimento di atti di natura sessuale retribuiti“. I giudici evidenziano anche la “perfetta compatibilità” tra il bunga-bung che si svolgeva ad Arcore e “i costumi disinibiti e le attitudini esibizionistiche” della marocchina. In sostanza, la Corte d’Appello di Milano riconosce che ci sono stati “atti sessuali” tra l’ex premier e la ragazza nel contesto delle serate di Arcore, come “strusciamenti, palpeggiamenti o simulazioni di atti sessuali”, ma che non c’è prova che Berlusconi sapesse che la ragazza, retribuita per la partecipazione a quelle serate, fosse minorenne. Da qui l’assoluzione con la formula “il fatto non costituisce reato” per il reato di prostituzione minorile. Secondo i giudici, gli atti sessuali della marocchina retribuiti da Berlusconi sono provati da varie “circostanze”: l’effettivo “esercizio” da parte di Ruby “di attività di prostituzione per far fronte alle proprie esigenze di vita”; “l’enorme ammontare di denaro ricevuto in brevissimo arco di tempo” dopo le serate ad Arcore; il fatto che la giovane abbia pernottato a Villa San Martino “in almeno due occasioni”; le intercettazioni; la “compatibilità tra il tipo di spettacoli e interazioni a sfondo sessuale che si svolgevano nel cosiddetto bunga-bung di Arcore e i costumi disinibiti” della ragazza, “pienamente consapevole delle proprie doti fisiche e capace di sfruttarle con ben studiato opportunismo”. E proprio tale “ultima circostanza”, secondo i giudici, “salda ermeticamente la prova” della partecipazione della marocchina “agli intrattenimenti e interazioni a sfondo sessuale della parte ‘pubblica’ delle serate”. Certo è che “Berlusconi aveva un personale, concreto interesse” ad ottenere che Ruby venisse affidata a Nicole Minetti e non collocata in comunità in quanto “preoccupato” del rischio di rivelazioni compromettenti” sulle serate ad Arcore.
Concussione. “Deve escludersi la costrizione mediante minaccia”. Ma non solo i giudici escludono in toto la concussione: “Deve escludersi che (…) la costrizione mediante minaccia fosse l’unico strumento per riuscire ad ottenere l’affidamento di Karima El Marough a Nicole Minetti“. “In ordine al delitto di concussione (…) non vi è prova della ascrivibilità a Silvio Berlusconi di una intimidazione costrittiva nei confronti” del capo di Gabinetto della Questura di Milano Pietro Ostuni. Nessuno dei poliziotti che furono chiamati o coinvolti nella liberazione della 17enne, pur individuati dalla Procura di Milano parte offesa, si sono costituiti parte. In primo grado l’ex premier era stato condannato a sette anni di carcere. I motivi dell’assoluzione in secondo grado sono stati scritti dal giudice relatore Concetta Locurto. Rispetto alla sentenza di primo grado per quanto riguarda il capitolo concussione si tratta un vero e proprio ribaltamento. Il collegio di primo grado, motivando la condanna, scrissero che il funzionario “fu costretto”: “Deve ritenersi” che il premier “intervenne pesantemente sulla libertà di autodeterminazione del capo di gabinetto e, attraverso il superiore gerarchico, sul funzionario in servizio quella notte in Questura (…) al fine di tutelare se stesso”. Secondo i giudici di secondo gravo Ostuni agì non perché pressato e costretto da Berlusconi, ma per “eccessivo ossequio e precipitazione”, “timore reverenziale” e “debolezza”, per non volere “sfigurare” di fronte all’allora premier con il quale si era “sbilanciato” troppo in anticipo
sostenuta in arringa dalla difesa: concludendo il suo intervento il professor Franco Coppi disse: “Chi non vorrebbe fare un favore al presidente de consiglio. Nella sua arringa Coppi aveva prospettato appunto che Ostuni, magari, avrebbe assecondato la richiesta, non per paura, ma perché invece avrebbe potuto fare carriera. Del resto grazie alla legge Severino, con lo spacchettamento del reato di concussione, il processo era stato in qualche modo vuotato: “Era impossibile anche derubricare la concussione per costrizione in concussione per induzione, perché quest’ultima forma richiede un vantaggio per il concusso” aveva detto Coppi anticipando di fatto le motivazioni. Berlusconi è certamente intervenuto sul capo di gabinetto della Questura di Milano Pietro Ostuni per far rilasciare l’imbarazzante ospite delle feste di Arcore, ma il poliziotto non ha ottenuto in cambio alcun vantaggio. Ed è l’esclusione dalla nuova legge di questo vantaggio che impedisce al reato di concretizzarsi. Probabilmente, per i giudici di secondo grado Ostuni avrebbe potuto resistere a quella telefonata, ma non lo fece perché, come detto da Coppi durante l’arringa, “Chi non vorrebbe fare un favore al presidente del consiglio? Il primo a rendersi conto del pasticciaccio della riforma della concussione era stato Raffaele Cantone, presidente dell’Anticorruzione, all’epoca in forza all’Ufficio del massimario della Cassazione in una relazione. Fu quindi un abuso di potere: “Tuttavia, l’abuso della qualità e condizione necessaria, ma non sufficiente a integrare il reato, richiedendo la norma incriminatrice che esso si traduca in una vera e propria costrizione”.  Per i giudici è “sicuramente accertato che l’imputato, la notte del 27/28 maggio 2010, abusò della sua qualità di presidente del Consiglio”. L’ex premier invece era accusato di aver costretto i poliziotti di Milano a rilasciare Karima El Marough, 17enne marocchina che frequentava le serate ad alto tasso erotico di Arcore, che era stata fermata nella notte tra il 27 e il 28 maggio del 2010 dopo una denuncia per furto. Ed era anche accusato di averla pagata per avere rapporti sessuali: le “cene eleganti” secondo l’accusa finivano tutte con il bunga-bunga e con la scelta da parte del presidente chi tra le tante ragazze – le cosiddette Olgettine – si sarebbe fermata a dormire nella residenza brianzola. E Ruby, questo dicevano i tabulati telefonici, si era fermata più volte. Tutte le ragazze, per loro ammissione, ricevevano regali e denaro.

Fede reclutava per vantaggi economici, Ruby ritrattò per aver soldi. L’ex direttore del Tg4 Emilio Fede aveva un “interesse personale e utilitaristico” a “mantenere alto l’umore del Presidente del Consiglio e a perpetrare il meccanismo delle serate (reclutando egli stesso, tramite l’amico Mora, ragazze da portare alle feste)”. Tra l’altro, scrivono i giudici, “ammesso che” Fede “sapesse della minore età” di Ruby “non aveva alcun interesse a rivelarla a Berlusconi, mettendo a rischio la partecipazione della giovane alle serate”. La presenza della giovane, infatti, “compiaceva il padrone di casa e alimentava un sistema di spregiudicati intrattenimenti da cui lo stesso Fede traeva concreto vantaggio, non solo per il sollazzo e il piacere fisico che le serate offrivano, ma anche per l’opportunità di ritorno economico che ne scaturivano”. Fede, secondo la Corte, da un lato, era “beneficiario, al pari di Berlusconi, delle esibizioni e delle prestazioni a sfondo erotico” e in più traeva vantaggi economici. I giudici, infatti, ricordano l’episodio del prestito milionario di Berlusconi a Mora, in cui si sarebbe inserito anche Fede, e parlano del “versamento a più riprese di denaro dai conti intestati a Spinelli (all’epoca tesoriere dell’ex premier, ndr) a Mora e la successiva emissione di tre assegni da quest’ultimo a favore di Fede”.

Ruby inoltre ha avuto un “personale, concreto interesse di natura economica” dal settembre del 2010 in avanti nel “ritrattare le precedenti dichiarazioni ai pm sugli aspetti più pregiudizievoli per Berlusconi” nella “convinzione di poter trarre vantaggio patrimoniale da una sua testimonianza compiacente nei confronti dell’allora Presidente del Consiglio”. La giovane marocchina, tra l’altro, è indagata nell’inchiesta cosiddetta ‘Ruby Ter’ con al centro il reato di corruzione in atti giudiziari, assieme a Berlusconi, ai suoi storici legali Niccolò Ghedini e Piero Longo e altre persone. Secondo i giudici, c’è una “chiara e obiettiva evidenza, nelle conversazioni intercettate e negli appunti sequestrati, delle aspettative di guadagno di Karima El Mahroug nel caso in cui avesse tenuto la ‘bocca chiusà negando tutto, a costo di farsi passare per ‘pazza’”.